L’attività economica non basta per lo status di beneficiario effettivo
Richiamando la giurisprudenza in materia, la Corte di Cassazione conferma che la verifica di tale status richiede un test in tre step
Con la sentenza n. 1635 del 25 gennaio 2026 la Corte di Cassazione torna sulla questione relativa alla verifica dello status di beneficiario effettivo ai fini dell’accesso ai benefici convenzionali e, nella specie, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 5%, prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-Germania, sulle royalties corrisposte da una società italiana alla consociata tedesca come contropartita dello sfruttamento del marchio e del know how del gruppo.
La contestazione, suffragata ad avviso della Guardia di Finanza da una mail, era quella per cui la società tedesca non fosse l’effettiva beneficiaria dei pagamenti, essendo questi destinati alla capogruppo americana; ne deriverebbe l’applicazione della ritenuta del 10% prevista dall’art. 12 della Convenzione Italia-USA, anziché di quella del 5%.
In linea di principio, in virtù della clausola del “beneficiario effettivo”, può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato contraente, che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.
Richiamando la giurisprudenza in materia, la Corte di Cassazione conferma che la verifica di tale status richiede un test in tre step:
- il “substantive business activity test”, finalizzato a verificare che la società percipiente svolga un’attività economica effettiva e non rappresenti una costruzione artificiosa;
- il “dominion test”, che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti, senza che vi siano obblighi di rimettere il flusso reddituale a un terzo;
- il “business purpose test”, che verifica le ragioni economiche dell’interposizione della società percipiente nel flusso reddituale (nel caso in analisi dimostrato a seguito del fatto che la società non residente tratteneva per sé una parte significativa dei dividendi, senza obblighi di ritrasferimento a terzi).
Nel caso di specie, sempre secondo la Suprema Corte, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente svolto il c.d. dominion test limitandosi ad escludere la natura di società interposta della società tedesca in quanto questa impiegava circa 360 dipendenti ed aveva effettuato ingenti investimenti per la propria attività di produttore e distributore sul mercato tedesco.
Al contrario, è possibile che l’attività economica espletata sul mercato si accompagni alla funzione di intermediazione, nella percezione dei redditi, svolta nell’interesse di altra società terza.
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