Retribuzioni in aumento nell’industria orafa
Introdotte nuove regolamentazioni per trasferta e reperibilità e definite le causali contrattuali per il prolungamento del contratto a termine
Il 10 febbraio è stato rinnovato per il quadriennio 2025-2028 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente dell’industria orafo-argentiera e della gioielleria (codice CNEL: C021).
Tra le novità di maggiore rilevanza operativa previste dalle Parti stipulanti (Federorafi in rappresentanza imprenditoriale, con le OO.SS. dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil) si segnala l’incremento delle retribuzioni minime, distribuito tra le decorrenze di ottobre 2026, giugno 2027 e giugno 2028. Di seguito i nuovi valori applicabili dal prossimo mese di ottobre: liv. 7, 2.471,05 euro; liv. 6, 2.272,61 euro; liv. 5S, 2.114,08 euro; liv. 5, 1.980,70 euro; liv. 4, 1.853,99 euro; liv. 3, 1.781,80 euro; liv. 2, 1.617,24 euro.
Così come nel precedente ciclo di vigenza contrattuale – risale a pochi mesi fa l’Accordo 12 giugno 2025 (si veda “Nell’industria orafo-argentiera adeguamento retributivo a copertura dell’inflazione 2024” del 18 giugno 2025) –, le Parti hanno confermato il meccanismo di adeguamento annuale delle retribuzioni a copertura dell’andamento inflattivo certificato dall’ISTAT con il tasso IPCA. Previsti incontri tra le Parti nelle settimane precedenti a ciascuno dei tre incrementi previsti, al fine di verificare l’eventuale differenziale tra inflazione preventivata e consuntivata e prevedere, in caso di scostamenti in negativo, ulteriori quote di adeguamento dei minimi tabellari.
Da segnalare anche l’incremento a 220 euro, con decorrenza dal 2028, del valore annuo degli strumenti di welfare che le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun lavoratore a decorrere dal 1° giugno di ogni anno (per il 2026 e per il 2027 confermati quindi i 200 euro previsti dall’art. 43 del CCNL).
Tra le novità di carattere normativo in evidenza le nuove previsioni in materia di lavoro a termine. In primo luogo si segnalano le nuove causali soggettive e oggettive che legittimano l’apposizione, sia in fase di avvio del rapporto che di successivo rinnovo o proroga, di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro i 24 mesi previsti dall’art. 19 comma 1 del DLgs 15 giugno 2015 n. 81. A questo da gennaio 2027 si aggiunge la previsione di una soglia di stabilizzazione determinata nel 20% su base annua, al di sotto della quale le suddette causali “contrattuali” che consentono il prolungamento a 24 mesi della durata non possono essere attivate (tale soglia è derogata solo per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato presso le quali nel corso dell’anno solare precedente sia scaduto, e non sia stato rinnovato, un solo contratto a termine).
Anche per l’industria orafa è stata prevista poi la stabilizzazione a tempo determinato per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”) di durata eccedente i 48 mesi, con congelamento dei periodi svolti fino al 31 dicembre 2025.
Si evidenzia poi la modifica alla durata del periodo di preavviso di licenziamento e dimissioni per il personale con qualifica operaia. In sostituzione del precedente termine di 6 giorni, previsto dall’art. 7 parte I del CCNL, il nuovo preavviso è ora pari a 15 giorni di lavoro per anzianità di servizio fino a 5 anni, a 20 giorni di lavoro per anzianità comprese tra 5 e 10 anni e a 30 giorni di lavoro per anzianità superiori ai 10 anni.
Altro intervento operato sui termini, in questo caso relativamente alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, riguarda i lavoratori di tutte le qualifiche con disabilità certificata. Nei loro confronti dal 1° gennaio 2027 i termini ordinari del comporto (sia secco che per sommatoria) aumentano di 30 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni, di 45 giorni di calendario per anzianità comprese tra 5 e 10 anni e di 60 giorni di calendario per anzianità superiori ai 10 anni.
In tema di trasferta si segnala l’introduzione di una disciplina specifica, in applicazione della previsione contenuta nell’ultimo capoverso dell’art. 47 del CCNL. Da gennaio 2027 le aziende potranno optare per il rimborso spese, secondo i termini e le limitazioni previste dall’Accordo, o in alternativa per la corresponsione di un’indennità di trasferta forfetaria (non rientrante nella base di computo della retribuzione), pari a 50,33 euro per la trasferta intera (costituiti da una quota di 12,99 euro per ciascuno dei due pasti principali e da una quota di 24,35 euro per il pernottamento). Prevista altresì una maggiorazione oraria del 55%, con esclusione di cumulo con altre maggiorazioni previste dal contratto, per la quota delle ore di viaggio che si estenda al di fuori del normale orario di lavoro.
Prevista altresì, sempre da gennaio 2027, una nuova disciplina per la reperibilità, con conseguente introduzione di una relativa indennità, di misura variabile in relazione al livello di inquadramento e alla modalità di erogazione del compenso e di distribuzione della prestazione lavorativa (per gli importi si rinvia al testo dell’Accordo).
Prevista infine una nuova maggiorazione oraria, nella misura del 10%, per la prestazione di lavoro notturno in turni fino alle ore 22, che si aggiunge alle altre ipotesi di maggiorazione elencate dall’art. 5-ter del CCNL.
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