Conferimento d’azienda, per il riconoscimento dei maggiori valori serve il tempestivo versamento
Con la sentenza n. 3259, depositata il 13 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul perfezionamento dell’opzione per il riconoscimento fiscale ex art. 176 comma 2-ter del TUIR dei maggiori valori contabili emersi in sede di conferimento d’azienda.
Il contenzioso, peraltro parzialmente risolto mediante definizione agevolata ex art. 1 comma 186 della L. 197/2022, è sorto perché la società conferitaria aveva versato, in relazione all’esercizio 2009, la prima delle tre rate dovute per il pagamento dell’imposta sostitutiva richiesta dalla norma in ritardo rispetto alla scadenza (coincidente, in base all’art. 1 comma 8 del DM 25 luglio 2008 con il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’IRAP relative al periodo d’imposta dell’operazione di conferimento). Dal mancato perfezionamento era conseguito il recupero, ai fini IRES ed IRAP, dei maggiori ammortamenti effettuati.
Il già menzionato DM 25 luglio 2008, tutt’ora applicabile all’affrancamento dei maggiori valori ex art. 176 comma 2-ter del TUIR, prevede all’art. 1 comma 4, che l’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta dovuta, per cui non è ammissibile – come sottolineato nella sentenza anche con un principio di diritto – il ravvedimento operoso invocato dalla società contribuente.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il pagamento della prima rata dell’imposta deve necessariamente essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, in quanto scelta discrezionale del contribuente.
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