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Per la ristorazione collettiva scolastica rinviato al 2029 l’incremento del contributo al Fondo Est

/ REDAZIONE

Martedì, 17 febbraio 2026

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Lo scorso 10 febbraio le rappresentanze imprenditoriali (con l’adesione dell’Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi - Angem) e le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del CCNL 5 giugno 2024 (codice CNEL H05Y) applicabile ai pubblici esercizi, alle imprese esercenti la ristorazione collettiva e commerciale e al settore del turismo (si veda “Per pubblici esercizi e ristorazione collettiva nuove retribuzioni da giugno” dell’8 giugno 2024) hanno sottoscritto un Accordo relativo al contributo a favore del Fondo Est (assistenza sanitaria integrativa), previsto dall’art. 186 del CCNL vigente.

Il rinnovo del CCNL del giugno 2024 aveva stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2027, l’incremento a 15 euro (dagli attuali 12) del contributo obbligatorio mensile posto a carico del datore di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore a tempo indeterminato, a prescindere dalla tipologia di contratto (sia quindi per i dipendenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale).

Le Parti, con l’intesa raggiunta nei giorni scorsi, confermando che tale contributo è dovuto per 12 mensilità senza soluzione di continuità, hanno previsto che per le sole aziende operanti nell’ambito della ristorazione collettiva scolastica e limitatamente ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, verticale e misto, l’operatività dell’incremento contributivo precedentemente previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2027 risulti sospesa fino al 31 dicembre 2028, con la conseguente applicazione quindi fino a tale data del valore di 12 euro.

Si evidenzia che, come stabilito dall’art. 186 citato, in caso di mancato versamento dei contributi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo a titolo di elemento distinto della retribuzione (EDR) nella misura di 16 euro mensili. Tale EDR, ricordiamo, non è assorbibile, è considerato un elemento della retribuzione e compete per 14 mensilità.

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