Decadenza breve per l’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali
La modifica apportata al codice civile implica dubbi sui profili di legittimazione e sui limiti temporali
L’art. 9 comma 1 lett. t) del DLgs. 27 marzo 2026 n. 47 ha modificato l’art. 2394-bis del codice civile sulla proponibilità delle azioni di responsabilità in ambito concorsuale, come segue: “In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza”.
L’esame della novità conduce a riflessioni sui profili di legittimazione attiva e sull’applicazione temporale dell’azione, che è esercitabile nei confronti di amministratori e sindaci di qualunque società.
La prima riflessione è che la legittimazione compete implicitamente anche al liquidatore nella liquidazione controllata e nel concordato semplificato, mentre in caso di concordato preventivo in continuità sembrerebbe che l’azione di responsabilità non possa essere autonomamente proposta dall’eventuale liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale ex art. 114-bis comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII). Inoltre, non è specificato se la legittimazione dell’organo concorsuale sia esclusiva o se sussista la possibilità degli altri aventi diritto di agire in ipotesi di inerzia.
Sorge, poi, il dubbio da quando decorra il termine di decadenza di due anni per la proposizione dell’azione (con dies a quo “dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza”) per il concordato preventivo liquidatorio, dove non viene pronunciata alcuna sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, bensì un decreto di apertura e una sentenza di omologazione.
Va opportunamente evidenziato che il termine di due anni è di decadenza e non di prescrizione, con tutte le conseguenze che ne derivano (in breve: occorre necessariamente proporre domanda giudiziale di merito; per interrompere il decorso del biennio non sono sufficienti eventuali atti cautelari; la decadenza non è evitata se il processo si estingue; eventuali errori processuali possono far perdere il diritto all’azione).
Ulteriore criticità è che non è prevista alcuna disciplina transitoria e, in relazione a ciò, discendono due possibili interpretazioni.
La prima è che i limiti dell’azione siano applicabili solo per le procedure aperte dopo l’entrata in vigore della nuova norma (29 aprile 2026), quindi, con una soluzione senza retroattività.
La seconda, poco realistica in assenza di specifica previsione, è che le limitazioni valgano anche per le procedure in corso, anche se per queste il termine decadenziale non dovrebbe, ovviamente, decorrere dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale o dichiarato lo stato d’insolvenza, bensì dalla data di entrata in vigore della norma.
In ogni caso, la novità implica la massima tempestività per i curatori e impone di programmare subito le azioni di responsabilità, pena la perdita definitiva del diritto e le indicazioni operative del Tribunale di Verona, rese con la circolare del 22 aprile 2026, suggeriscono di agire sempre entro due anni, adottando un approccio prudenziale per evitare ogni rischio.
Il termine ridotto di decadenza appare coerente con il sistema concorsuale, dove il curatore è tenuto, entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale, a presentare una relazione informativa al giudice delegato avente ad oggetto anche le responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo (art. 130 comma 1 del CCII) e la stessa solerzia grava sui commissari nelle altre procedure liquidatorie. In tal senso, la nuova norma rappresenta un ulteriore passo verso l’armonizzazione tra codice civile e diritto della crisi, anche se la disciplina è ancora incompleta e richiederà chiarimenti interpretativi e futuri interventi normativi, in quanto l’evoluzione non è ancora stabilizzata.
Resta per il curatore la possibilità di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale contro amministratori e organi di controllo (art. 347 comma 1 del CCII).
Infine, va considerato che durante la liquidazione giudiziale, in difetto dell’inserimento nel programma di liquidazione o nel caso in cui il curatore decada dall’azione di responsabilità, creditori, società e soci potrebbero “riappropriarsi” dell’azione e per la società il potere deliberativo dovrebbe rimanere attribuito agli ordinari processi decisionali, poiché gli organi societari sopravvivono alla liquidazione giudiziale.
Inoltre, se il curatore chiude la procedura e non sono decorsi cinque anni (art. 2949 c.c.), creditori e soci potrebbero esercitare l’azione, mentre per la società va valutata la tipologia di chiusura, nel senso che può essere ammissibile in ipotesi di chiusura ex art. 233, comma 1 lett. a) e b) del CCII, dove il curatore deve anche convocare l’assemblea ordinaria per le deliberazioni necessarie
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