ACCEDI
Giovedì, 21 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nelle lavanderie industriali 180 euro di incremento retributivo medio nel triennio

Previsti entro marzo 2027 strumenti di welfare del valore di 100 euro. L’importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto

/ REDAZIONE

Giovedì, 21 maggio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con Accordo datato 19 maggio le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicabile alle lavanderie industriali, alle centrali di sterilizzazione e ai servizi medici affini (codice CNEL D0L1), scaduto il 31 dicembre 2025 (si veda “Nuove retribuzioni per le lavanderie industriali” del 5 aprile 2023), ne hanno rinnovato la validità per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

Sul piano economico il rinnovo ha portato un incremento delle retribuzioni minime pari a 180 euro medi, riferiti al livello B1 dell’area qualificata, distribuiti come segue: 50 euro già nel cedolino del mese di maggio in corso, e gli ulteriori 130 spalmati tra dicembre 2026 (20 euro), ottobre 2027 (50 euro) e ottobre 2028 (ultimi 60 euro).

L’Accordo precisa che, fatto salvo lo scioglimento della riserva sull’Accordo, che dovrà intervenire in esito alle assemblee da svolgersi entro il 19 giugno prossimo, l’incremento del mese di maggio sarà corrisposto come arretrato unitamente alla retribuzione del mese di giugno, nei confronti di tutti i dipendenti in forza alla data del 1° giugno.

Sempre in ambito retributivo si segnala la previsione analitica degli istituti contrattuali che concorrono alla definizione del TEC (Trattamento Economico Complessivo), previsione di rilievo in considerazione delle recenti disposizioni normative in tema di salario giusto (art. 7 del DL 30 aprile 2026 n. 62).

Previsione di rilievo date le recenti disposizioni sul salario giusto

In tema di welfare poi, si segnala che le aziende entro il 31 marzo 2027 saranno tenute a mettere a disposizione dei lavoratori il valore di 100 euro. Tale importo è riproporzionabile sulla base dei mesi interi (o frazioni di durata almeno pari a 15 giorni) di attività prestata nei 12 mesi precedenti, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto e dovrà essere utilizzato dai lavoratori entro i 12 mesi successivi.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, dal 1° gennaio 2028 il contributo conto azienda si incrementerà dello 0,1%; mentre con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa è stata prevista una progressione che porterà il contributo aziendale a 14 euro mensili da gennaio 2028 e a 15 euro da ottobre dello stesso anno.

TORNA SU