Permesso unico per gli stranieri con rilascio entro 30 giorni
Con il DLgs. n. 83 del 16 aprile 2026, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione alla direttiva (Ue) 2024/1233, relativa alla procedura di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.
In particolare, il provvedimento in questione si riferisce al permesso unico indicato all’art. 5 comma 8.1 del DLgs. 286/98.
Si prevede che tale permesso venga rilasciato dal questore entro il termine di 30 giorni dal completamento della domanda, anziché 60 giorni come stabilito in precedenza dal comma 9 dell’art. 5 del DLgs. 286/98.
Nel contempo, viene modificato il novero dei soggetti cui la disposizione del comma 8.1 del citato art. 5 non trova applicazione. Nel dettaglio, tra i soggetti esclusi vengono inseriti anche gli stranieri aventi la qualifica di investitori, mentre vengono altresì modificate le categorie dei soggetti destinatari di permessi di ingresso per casi particolari di cui all’art. 27 del DLgs. 286/98.
Sono inoltre esclusi gli stranieri che soggiornano per motivi di protezione sociale, sono vittime di violenza domestica o di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oppure soggiornano a titolo di protezione speciale, nonché per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide.
Infine, il provvedimento in esame stabilisce che, in termini generali, i permessi di soggiorno siano rilasciati, rinnovati o convertiti entro 90 giorni (anziché 60 come da previsione previgente) dalla data in cui sono state presentate le relative domande.
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