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FISCO

Non cambia l’interpretazione dei crediti inesistenti in caso di accollo

Anche prima delle modifiche al DL 124/2019 non vi erano dubbi sulla ricomprensione della condotta nell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 21 maggio 2026

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La compensazione tributaria effettuata avvalendosi di crediti dell’accollante era un illecito potenzialmente rilevante anche ai fini penali anche prima delle modifiche introdotte dal DL 124/2019.
Anche precedentemente a tale norma, infatti, non sussistevano dubbi interpretativi, in quanto il quadro normativo, giurisprudenziale e interpretativo-amministrativo già escludeva potesse giustificarsi un serio dubbio sulla ricomprensione della condotta incriminata nel precetto dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 (cfr. Cass. n. 30098/2025; si veda “Crediti del terzo accollante non compensabili” del 3 settembre 2025).

Conferma tale impostazione la sentenza n. 18028, depositata ieri dalla Cassazione.
Tale pronuncia collega la tematica della rilevanza penale dell’accollo fiscale a quella sulla natura dei crediti utilizzati per le compensazioni.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva sostenuto che si fosse in presenza di crediti inesistenti richiamando sia le lett. g-quater) e g-quinquies) dell’art. 1 comma 1 del DLgs. 74/2000, introdotte dal DLgs. 87/2024, che la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34419/2023.
E i giudici di legittimità aggiungono alcune ulteriori precisazioni.
La citata sentenza delle Sezioni Unite, infatti, nel ricostruire la nozione di credito inesistente, sottolinea il “dato, intuitivo e di comune conoscenza anche secondo il linguaggio comune” che la “nozione di inesistenza evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà” che può essere assoluta “nel senso che l’inesistenza riguarda la totalità dei consociati, oppure carattere relativo in quanto condizioni riferite a specifici soggetti; in questo caso il credito o la pretesa non esistono per il soggetto che li invoca, senza che interferisca con questa conclusione la circostanza che essi esistano per altri soggetti o per un diverso rapporto”.

Ancora, nel prosieguo della motivazione, viene ribadito che rientra nella nozione di credito inesistente quello, pur regolarmente sorto, che compete, in realtà, a un soggetto diverso. La sentenza, quindi, sotto il profilo in esame, non produce alcun ribaltamento rispetto alle posizioni della giurisprudenza precedente.

Guardando al campo più strettamente penale, l’orientamento prevalente escludeva che la riscontrabilità attraverso controlli automatici previsti dalla normativa tributaria venisse richiesta quale requisito di tipicità della fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, ritenendo che la norma incriminatrice “sviluppa una definizione costitutiva ed autonoma dei concetti di crediti inesistenti e di crediti non spettanti, preesistente (e impermeabile) alle modifiche introdotte dal DLgs. 158/2015; laddove la definizione di crediti inesistenti” di cui all’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/1997, rileva ai soli fini dell’integrazione dell’illecito amministrativo specificamente introdotto dal medesimo DLgs. 158/2015 (cfr. Cass. n. 23083/2022).

Tale risultato interpretativo è stato ribadito anche dopo la citata sentenza delle Sezioni Unite civili ed è stato, infine, recepito dal legislatore delegato del 2024 che ha fornito la nozione di “credito inesistente” senza operare alcun richiamo al contenuto e a i requisiti fissati dalla previgente formulazione dell’art. 13 del DLgs. 471/1997.

Le considerazioni che precedono hanno quale immediata ricaduta – secondo i giudici di legittimità – l’infondatezza delle doglianze volte a prospettare una applicazione retroattiva della citata modifica del 2024, risultando la demarcazione tra le ipotesi di indebita compensazione recepita dalla sentenza impugnata inserirsi nel solco segnato dalla giurisprudenza civile e penale antecedente alle riforme del 2024 e del 2019, così da escludere in radice l’ipotesi di applicazione retroattiva della norma penale incriminatrice.

Viene, infine, ribadito anche quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del dolo risulta agevolata nel caso di operazioni compensative inesistenti in quanto l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata (cfr. da ultimo, Cass. n. 4337/2026).

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