Questioni assorbite non esaminate in appello eccepibili in sede di rinvio
Se la Corte di secondo grado si è pronunciata occorre il ricorso incidentale condizionato
Nel processo tributario sono frequenti le ipotesi in cui in special modo il contribuente ha interesse a eccepire questioni pregiudiziali di merito o di rito (errato utilizzo del ruolo in luogo dell’accertamento, decadenza dal potere di notifica dell’atto, vizio di motivazione dell’atto e così via) che, se accolte, possono condurre all’accoglimento del ricorso.
Ove il contribuente risulti vincitore, non di rado accade che la Corte di primo grado non esamini tali eccezioni in quanto assorbite dal merito. Si pensi alla sentenza di accoglimento del ricorso che accolga l’eccezione di decadenza e non esamini, proprio per questo motivo, il vizio di motivazione dell’atto oppure alla sentenza che accolga il ricorso esaminando direttamente il merito, senza nemmeno pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali.
Ai sensi dell’art. 56 del DLgs. 546/92, “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate”.
Ormai la giurisprudenza è concorde nell’affermare che la parte appellata vincitrice in primo grado deve appellare incidentalmente la sentenza onde devolvere al grado di appello le questioni implicitamente rigettate; solo quando una pregiudiziale di merito è da considerarsi assorbita nel rigetto basta la devoluzione ex art. 56 del DLgs. 546/92 (Cass. SS.UU. 12 maggio 2017 n. 11799, Cass. 28 luglio 2020 n. 16169, Cass. 2 febbraio 2023 n. 3277).
A ogni modo, sia le questioni implicitamente rigettate, sia quelle assorbite dalla sentenza di primo grado devono essere espressamente portate alla cognizione del giudice di secondo grado dalla parte appellata, vuoi mediante appello incidentale vuoi mediante devoluzione ex art. 56 (il che, sul versante strettamente operativo, implica che le controdeduzioni all’appello principale debbano essere depositate tempestivamente ovvero nei sessanta giorni).
La problematica è diversa laddove sia il giudice di appello a non esaminare le pregiudiziali di merito o di rito in quanto assorbite.
In giurisprudenza sembra consolidata la tesi in base alla quale le questioni sollevate nel giudizio di merito non riproposte in sede di legittimità perché espressamente assorbite dai giudici d’appello non possono formare oggetto di ricorso incidentale condizionato in Cassazione, “in difetto di una (anche implicita) statuizione sfavorevole in ordine alle medesime”. Di conseguenza, “poiché la forza preclusiva della sentenza di cassazione concerne soltanto le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia cassata, tali questioni ben possono essere coltivate e decise nel giudizio di rinvio” (Cass. 25 gennaio 2022 n. 1897, 31 gennaio 2024 n. 2916 e 13 febbraio 2025 n. 3739).
Rimane fermo che, laddove sulla questione pregiudiziale il giudice di appello si sia pronunciato, la parte vittoriosa in appello deve devolvere la questioni in Corte di Cassazione mediante ricorso incidentale condizionato, pena la formazione del giudicato interno sul punto (Cass. 4 gennaio 2025 n. 102).
Ipotizziamo che un contribuente ricorra contro una cartella derivante da liquidazione automatica della dichiarazione eccependone l’annullabilità per incompetenza territoriale, per violazione dei termini di decadenza dell’art. 25 del DPR 602/73 e per infondatezza nel merito della pretesa.
La Corte di primo grado accoglie il ricorso riconoscendo l’infondatezza nel merito della pretesa senza pronunciarsi sulle pregiudiziali.
Il contribuente appellato devolve alla cognizione del giudice di appello le due eccezioni pregiudiziali.
A questo punto, la Corte di secondo grado conferma la sentenza di primo grado esaminando espressamente il vizio sull’incompetenza territoriale (ritenendolo infondato), non pronunciandosi in alcun modo sul vizio di decadenza e affermando, come avvenuto in primo grado, che la pretesa è infondata.
Ricevuto il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà proporre ricorso incidentale condizionato per censurare il capo di sentenza che ha ritenuto infondato il vizio sull’incompetenza territoriale, ma non potrà includere nel ricorso incidentale condizionato il vizio di decadenza.
Ora, se la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza enunciando il principio di diritto che il giudice del rinvio dovrà osservare (sulla questione di incompetenza oppure sul merito della pretesa), il contribuente nel ricorso in riassunzione dovrà devolvere alla cognizione del giudice del rinvio il vizio di decadenza, assorbito in appello.
Il discorso non vale in merito alle questioni processuali che, per legge, possono essere rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo come l’inammissibilità del ricorso, il difetto di atto impugnabile o il difetto di giurisdizione, le quali possono essere sempre eccepite in Cassazione (Cass. SS.UU. 29 ottobre 2025 n. 24172, Cass. 23 marzo 2026 n. 6896).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941