NASpI alle vittime di violenza se c’è collegamento funzionale con il rapporto di lavoro
Atti persecutori o forme di violenza di genere fuori dall’ambiente di lavoro incidono se sussistono chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali
L’INPS, con il messaggio n. 2540 di ieri, 3 agosto 2026, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al riconoscimento della sussistenza della giusta causa, con conseguente diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, in caso di dimissioni rassegnate da lavoratrici o da lavoratori vittime di violenza o di atti persecutori fuori dall’ambiente di lavoro.
Nel messaggio viene, in particolare, chiarito che nelle predette fattispecie, ai fini dell’accesso all’indennità NASpI, è decisiva la sussistenza in concreto di determinati elementi da valutarsi, in modo rigoroso, alla luce del collegamento funzionale fra le violenze subite e il rapporto di lavoro. In sintesi, è richiesta una ripercussione sull’equilibrio psicofisico della vittima, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, e una correlazione con le normali abitudini della vittima strettamente connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’INPS, prima di giungere a tale conclusione, evidenzia che le indicate ipotesi, di recente poste alla sua valutazione, sono state portate all’attenzione del Ministero del Lavoro, in considerazione sia della centralità e dell’importanza del tema, sia dell’impegno da parte dell’Istituto nel contrasto alla violenza sulle donne e di genere. Al Ministero è stato quindi chiesto se, in questi casi, le dimissioni possono considerarsi rassegnate per giusta causa, con conseguente diritto di accesso alla tutela della disoccupazione.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 22/2015, la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa, la quale, ai sensi dell’art. 2119 c.c., sussiste “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Le varie ipotesi di giusta causa delle dimissioni sono state nel tempo individuate dalla giurisprudenza e dalla prassi. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il costante e reiterato mancato pagamento dei contributi all’INPS costituisce un grave inadempimento datoriale, cosicché le dimissioni del lavoratore rassegnate a causa di tale inadempimento sono rassegnate per giusta causa (cfr. Cass. n. 5445/2026; si veda “La reiterata omissione contributiva giustifica le dimissioni” del 12 marzo 2026).
Il Ministero del Lavoro, nel proprio parere, ha richiamato quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11051/2015, secondo cui la causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze obbiettivamente gravi; l’incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, hanno precisato i giudici, può consistere anche nelle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, pur a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale o di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo.
La Corte Costituzionale, prima ancora, aveva del resto ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 5 della L. 448/98, perché dalla sua formulazione non discende l’esclusione della corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione per le ipotesi in cui le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto.
Sulla scorta di ciò, l’INPS ha affermato che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore, sebbene provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale, può, in linea di principio, integrare una giusta causa di dimissioni, che è un presupposto necessario per l’accesso alla NASpI.
Ai fini del riconoscimento del diritto a tale indennità non può però attribuirsi valore costitutivo alla mera sussistenza di tali atti o forme di violenza.
Infatti, in presenza di atti o forme di violenza realizzati fuori dal contesto lavorativo, per accedere alla NASpI sono richieste “chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali” che, da un lato, siano idonee a ripercuotersi sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento (ciò in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute in conformità alla Cass. n. 11051/2015) e, dall’altro, possano fattualmente porsi in stretta correlazione con le normali abitudini della vittima, strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa (come persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso casa-lavoro, che impediscano alla lavoratrice o al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza).
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