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Mercoledì, 5 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Il questionario non blocca il ravvedimento né incide sulla riduzione delle sanzioni

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 5 agosto 2026

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In tema di ravvedimento operoso, l’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97 stabilisce che “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza...”.
Il successivo comma 1-ter sancisce però che “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.

Per quanto riguarda i tributi di rilevanza maggiore, ovvero quelli gestiti dall’Agenzia delle Entrate, l’eccezione conferma la regola nel senso che il controllo fiscale non osta al ravvedimento operoso.
Di conseguenza, la notifica di un questionario, di una richiesta di esibizione di documenti o di un invito a comparire non ha effetti sul ravvedimento, così come l’inizio di un accesso presso le sedi dell’attività del contribuente o la successiva formazione del processo verbale di constatazione.

Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come riformato dal DLgs. 87/2024 (quindi per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), se il ravvedimento avviene:
- dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 non preceduto da processo verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (lett. b-ter);
- dopo il processo verbale di constatazione senza che sia inviata la comunicazione di adesione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97 e comunque prima dello schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo (lett. b-quater);
- dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 preceduto dal processo verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (lett. b-quinquies).

Nel sistema ante DLgs. 87/2024 (quindi per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024), se il ravvedimento avviene dopo il processo verbale di constatazione la riduzione delle sanzioni è a 1/5 del minimo.

La sola notifica del questionario non ha quindi alcun effetto sulla riduzione delle sanzioni, sia prima sia dopo il DLgs. 87/2024. Solitamente, il questionario precede sia il processo verbale di constatazione sia, a maggior ragione, lo schema di atto, dunque operano sempre le consuete riduzioni delle sanzioni previste dalle varie lettere dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
Allora, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:
- se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo;
- se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa o entro l’anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
- se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa oppure oltre l’anno dalla violazione, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo.

Per l’IMU il ravvedimento è precluso dal questionario

Il richiamato art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97 sancisce che il ravvedimento non è precluso dal controllo fiscale solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
Se si tratta quindi di tributi locali come ad esempio l’IMU, il questionario così come ogni altro atto di controllo del Comune preclude invece il ravvedimento operoso.

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