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Varia il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili INAIL

Piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 determinati applicando un tasso di interesse pari al 4,40%

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 giugno 2026

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Con la circolare n. 29/2026, l’INAIL ha ricordato che, con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026, la Banca centrale europea ha fissato al 2,40% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Come anche illustrato dall’INPS con la circolare n. 64 del 16 giugno (si veda “Sale il tasso di interesse su dilazione e differimento contributivo” del 17 giugno 2026), per effetto di tale decisione, a partire da ieri, 17 giugno 2026, è variato il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per i premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/89 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116 comma 8 della L. 388/2000.

In particolare, l’INAIL ha chiarito che il pagamento in forma rateale dei debiti per i premi assicurativi e accessori, di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/89, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti in forza di quanto previsto dall’art. 14 comma 1 del DL 38/2026.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando un tasso di interesse pari al 4,40%. Nulla varia per le rateazioni già in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

L’Istituto ha ricordato, poi, le variazioni dei tassi inerenti alle sanzioni civili previste con riguardo alle diverse fattispecie di omissioni ed evasioni contributive di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) e b) della L. 388/2000.

Da ultimo, l’INAIL si è soffermato sulle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Premesso che per le aziende sottoposte a procedure concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese, a partire dal 17 giugno 2026, per la riduzione della sanzione civile:
- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema);
- in caso di evasione trova applicazione il tasso del 4,40% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

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