L’unico strumento per l’imprenditore individuale cessato è la liquidazione controllata
Non rileva la natura liquidatoria del concordato e il maggior soddisfacimento dei creditori
L’imprenditore minore e agricolo, il professionista, la start up innovativa e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, eccetto il consumatore, può accedere al concordato minore.
Verificata la sussistenza anche del presupposto oggettivo, ossia lo stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019 (CCII), ai fini dell’ammissibilità della domanda è necessario accertarsi che non ricorrano le condizioni ostative di cui all’art. 77 del medesimo decreto.
In altri termini, occorre verificare che si tratti di impresa minore (art. 2 comma 1 lett. d) del CCII), che il debitore non sia stato già esdebitato nei 5 anni antecedenti ovvero abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, nonché l’inesistenza di atti in frode.
Anche la mancanza del corredo documentale di cui agli artt. 75 e 76 del CCII, comporta l’inammissibilità della domanda.
In verità, tra le cause di inammissibilità va considerata anche la cancellazione dell’imprenditore dal Registro delle imprese come esplicitamente indicato dall’art. 33 comma 4 del CCII; ai sensi dell’art. 33 comma 1-bis del medesimo decreto, al debitore, persona fisica, è consentito dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di poter chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno previsto dal comma 1 del medesimo art. 33.
La ratio è quella di precludere all’impresa cancellata dal Registro delle imprese, la possibilità di poter accedere allo strumento del concordato minore (ma anche degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo) che, di fatto, presuppone l’esistenza di un’attività imprenditoriale (Relazione illustrativa al DLgs. 136/2024).
In tal senso, il concordato minore rientra tra gli strumenti di risoluzione della crisi e, pertanto, presuppone, da un lato, l’esistenza “in vita” dell’impresa e, dall’altro, la volontà del debitore di “ristrutturare” le obbligazioni pendenti con i propri creditori.
Ciò richiede, quindi, che lo stesso imprenditore non abbia perso la gestione dell’impresa e che continui a restare sul mercato: solo dopo la ristrutturazione potrà decidere se proseguire o meno l’attività imprenditoriale e, dunque, attivarsi per l’eventuale cancellazione dal Registro delle imprese.
Diversamente, per l’imprenditore che abbia deciso di cancellarsi, nonostante l’esistenza di una debitoria non soddisfatta, venuta meno l’impresa, non vi è altra soluzione che quella di procedere con la liquidazione controllata, nel rispetto del principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.
In ragione di ciò, la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è da ritenersi sempre inammissibile, anche quando si tratti di imprenditore individuale.
In tal senso, si è espressa la Cassazione con sentenza n. 20141 depositata il 16 giugno 2026.
La preclusione, inoltre, opera anche quando il concordato è di natura liquidatoria e, dunque, anche quando vi è un apporto di finanza esterna che, oltre ad aumentare in misura apprezzabile l’attivo al momento della domanda, potrebbe anche garantire un miglior soddisfacimento dei creditori (contra, App. Napoli 14 luglio 2025).
Per la Suprema Corte, infatti, il c.d. principio del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali non può contrastare con le regole di sistema, ivi compreso l’art. 33 del CCII.
La maggiore soddisfazione diventa un obiettivo primario solo se sono prioritariamente soddisfatte le condizioni richieste per l’ammissibilità della domanda e, dunque, i presupposti per l’accesso allo strumento.
Il tenore della norma è chiaro nell’escludere l’ammissibilità dell’imprenditore cancellato: non ammette alcuna eccezione legata alla struttura giuridica (individuale o collettivo), piuttosto che alla natura del concordato (in continuità o liquidatorio).
Diversamente, si introdurrebbe una ingiustificata riserva a favore dell’imprenditore individuale che, scientemente, non si è avvalso a tempo debito della possibilità di adire al concordato minore e a cui, di conseguenza, potrebbe accedere a suo piacimento e senza limiti di tempo.
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