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Mercoledì, 8 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per i sacristi in ottobre il primo rateo di una tantum

Aumenta da 5 a 7 euro il buono pasto giornaliero per gli addetti al culto

/ Alessandro MORI

Mercoledì, 8 luglio 2026

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In un contesto lavorativo caratterizzato da un diffuso ricorso al volontariato, si segnala che lo scorso 30 giugno ha avuto luogo il rinnovo del CCNL 11 maggio 2023 (si veda “Per gli addetti al culto nuove retribuzioni da luglio” del 16 maggio 2023) applicabile ai circa 1.500 sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici (codice CNEL V411), scaduto lo scorso 31 dicembre. La nuova disciplina economica e normativa definita dalle Parti firmatarie (Faci e Fiudacs) decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà dopo 4 anni, il 31 dicembre 2029.

Una prima novità attiene all’ambito di applicazione del contratto, che dalle tradizionali attività di preparazione, allestimento e assistenza alle celebrazioni liturgiche, nonché di pulizia e custodia delle chiese e delle pertinenze, risulta ora essere esteso anche alla vigilanza dei luoghi sacri e all’accoglienza ai pellegrini e ai fedeli. Tale previsione, se da un lato si può inquadrare in linea con l’appendice A, relativa ai dipendenti di santuari, basiliche e chiese meta di pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi e con almeno 8 dipendenti inquadrati nel CCNL, d’altro lato sembra formalizzare la possibilità di applicare la disciplina generale del CCNL anche al personale dei luoghi sacri con affluenza di pellegrini e fedeli inferiore.

Sul piano economico, dall’Accordo non discende nessuna novità per quanto riguarda le retribuzioni minime. Sono infatti confermati i seguenti valori già in essere dal gennaio 2025 in forza dell’art. 4 del CCNL precedente: liv. 1, 1.350 euro; liv. 2, 1.310 euro; liv. 3, 1.150 euro. Invariati anche i minimi applicabili ai dipendenti di santuari, basiliche e chiese meta di pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi (appendice A del CCNL), che ricordiamo: liv. 1, 1.700 euro; liv. 2, 1.550 euro; liv. 3, 1.500 euro; liv. 4, 1.350 euro.

Le Parti hanno tuttavia introdotto miglioramenti di carattere economico rispetto ad altri due istituti contrattuali. In primo luogo è stata prevista un’indennità una tantum in relazione al periodo di carenza contrattuale protrattosi dal 1° gennaio 2026 fino alla data del rinnovo, poi è stato anche aumentato il valore del buono pasto giornaliero.

Per quanto riguarda l’una tantum, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere, a tutti i lavoratori in forza al 30 giugno 2026 e che percepiscano un minimo di retribuzione non superiore a 1.499 euro, un importo forfetario del valore complessivo di 600 euro, da erogare sotto forma di buoni spesa, quali strumenti di welfare, in 2 ratei da 300 euro ciascuno, rispettivamente in ottobre 2026 e in marzo 2027. Sono apparentemente contraddittorie le due disposizioni oggetto del terzultimo e del penultimo comma dell’art. 10, laddove prima si afferma che le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale dovranno essere detratte fino a concorrenza dai 600 euro di una tantum, salvo poi invece prevedere che chi ha percepito l’IVC ha comunque diritto a un’una tantum da 200 euro complessivi. Sembrerebbe potersi affermare che in ogni caso il valore dell’una tantum, anche in presenza di IVC superiori ai 400 euro complessivi, non possa ridursi al di sotto dei 200 euro.

Con riferimento ai buoni pasto, la parte generale dell’Accordo ne ha aumentato il valore dai precedenti 5 euro a 7 euro (per retribuzioni lorde minime contrattuali inferiori a 1.499 euro mensili) e a 6 euro (per retribuzioni lorde minime contrattuali superiori a 1.499 euro mensili). Non è chiarissima, se non in ottica di prospettiva, la portata del riferimento alla soglia di 1.499 euro di minimo contrattuale, considerando che i valori minimi attualmente in vigore per ciascuno dei tre livelli di inquadramento previsti dalla parte generale del CCNL si attestano al di sotto di tale soglia e che per le attività di cui all’appendice A, per le quali il minimo di alcuni livelli eccede tale soglia, è stato espressamente confermato il valore di 6 euro del buono pasto già previsto dal precedente CCNL (art. 5 dell’appendice A). A oggi, in ogni caso, per tutti i lavoratori cui si applica la disciplina generale del CCNL il valore del buono si deve intendere pari a 7 euro.

In tema di classificazione del personale, rispetto al precedente CCNL le Parti precisano che l’inquadramento effettivo del lavoratore in uno dei 3 livelli in cui è articolata la classificazione del personale della parte generale è determinato esclusivamente dalle mansioni svolte e dalla natura delle responsabilità assunte, non rilevando al riguardo altri elementi quali la qualificazione o la denominazione del luogo di lavoro (ad es., parrocchia, santuario, basilica, ecc.), né l’entità o la tipologia dell’afflusso di fedeli, né le dimensioni o l’organizzazione interna dell’ente ecclesiastico datore di lavoro.

Viene aggiornato il contributo per la bilateralità, ora pari a 4 euro per gli iscritti a Faci e a Fiudacs e a 22 euro per i non iscritti, da versare trimestralmente in aprile, luglio, ottobre e gennaio.

È previsto infine (art. 29) che, a partire dal 10° mese successivo alla scadenza del CCNL, in mancanza di rinnovo, ai lavoratori spetti un’indennità pari al 10% della retribuzione minima.

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