Registro fisso per la cessione di credito collegata all’anticipazione su fatture
La rilevanza ai fini IVA dell’operazione finanziaria fa scattare il principio di alternatività IVA-registro
Con l’ordinanza n. 23901, depositata ieri, la Suprema Corte ha fatto chiarezza sul trattamento impositivo indiretto da applicare, ai fini dell’imposta di registro, alla cessione del credito collegata a un’operazione di anticipazione su fatture.
Per quanto è dato desumere dalla sintetica esposizione dei fatti contenuta nella decisione in commento, nel caso di specie, secondo l’Amministrazione finanziaria, la banca contribuente aveva concluso con il cliente un contratto di apertura di credito e più contratti collegati di cessione di crediti in garanzia; di conseguenza, ritenendo che questi ultimi dovessero essere assoggettati, per la loro autonomia, all’imposta di registro in misura proporzionale, aveva notificato all’istituto di credito gli avvisi di liquidazione per il recupero di tale imposta.
A detta della contribuente, i negozi giuridici posti in essere concretavano, invece, un’operazione di finanziamento nella forma tecnica dell’anticipazione su fatture. Pertanto, sotto il profilo fiscale, la presentazione delle fatture e la conseguente cessione dei crediti da esse risultanti, in quanto parti inscindibili della predetta operazione finanziaria, dovevano essere assoggettati all’imposta di registro in misura fissa in forza del principio di alternatività IVA-registro ex art. 40 del DPR 131/86. Nello specifico, l’operatività della norma invocata era sorretta dal rilievo per cui l’operazione creditizia era naturalmente soggetta a IVA, ancorché rientrante nel regime di esenzione IVA dei contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72. Le doglianze sollevate dalla ricorrente con l’impugnazione giudiziale degli avvisi di liquidazione erano state respinte dalla sentenza di primo grado con successiva conferma a opera della Commissione tributaria regionale.
È di diverso avviso la Cassazione, che, adita con ricorso dalla banca soccombente, ha rilevato come, sul versante strettamente civilistico, la decisione impugnata avesse fatto propria la qualificazione giuridica dell’operazione negoziale in termini di apertura di credito accompagnata dai collegati contratti di cessione di crediti in garanzia senza dare adeguatamente conto dei criteri legali di ermeneutica contrattuale concretamente applicati.
Il contegno del giudice di merito si poneva in contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, gli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. impongono di valorizzare non soltanto il dato testuale, ma anche la causa concreta dell’operazione e il regolamento di interessi perseguito dai contraenti (tra le tante, Cass. n. 25090/2020).
Per la Suprema Corte, l’osservanza dei suesposti principi, resa doverosa soprattutto dagli importanti riflessi fiscali derivanti dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto, avrebbe imposto una più attenta valutazione circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti il contratto tipico di apertura di credito ex art. 1842 c.c., con il quale la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una determinata provvista, ovvero la diversa fattispecie dell’anticipazione su fatture con cessione di credito, nella quale la concessione di una somma di denaro a favore del cliente a titolo di finanziamento è strettamente correlata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo dei crediti che ne derivano.
Dopo aver indicato gli accertamenti fattuali necessari per sopperire alle lacune del percorso logico giuridico posto a fondamento della sentenza impugnata, l’ordinanza n. 23901/2026 ha preso posizione sul trattamento tributario da applicare all’operazione nell’ipotesi della sua concreta riconducibilità allo schema da ultimo delineato.
A tal riguardo, la Cassazione ha osservato che, se la cessione del credito è parte integrante dell’operazione di anticipazione e non negozio autonomo avente distinta causa di garanzia, l’operazione deve essere ricondotta tra le prestazioni di servizi relative a operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3 comma 2 n. 3) del DPR 633/72 ed è esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1) del medesimo decreto, che contempla le operazioni relative alla concessione e alla negoziazione di crediti. In tale prospettiva, la cessione del credito, in quanto inscindibilmente connessa all’anticipazione e funzionale alla realizzazione dell’operazione finanziaria, segue il medesimo regime.
La conclusione esposta è riassunta dall’enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un’operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell’operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all’art. 40 del DPR 131/86 e assoggettamento dell’atto ad imposta di registro in misura fissa”.
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