Il datore può avvertire il professionista in caso di ispezione INAIL sugli infortuni
Particolare attenzione va prestata ai riflessi in materia di tasso ove un caso contestato venga accolto
L’ispezione INAIL in materia di infortuni è un accertamento particolare, se non altro perché non sfocia in alcun verbale ma unicamente in una relazione interna che viene messa a disposizione degli uffici amministrativi e che non viene consegnata all’azienda.
In realtà, l’Istituto non ha mai propriamente normato l’ispezione in materia di infortunio o malattia professionale poiché entrambe le circolari dedicate all’attività ispettiva, ossia la n. 9/2002 e la più recente circolare n. 26/2025, sono essenzialmente dedicate alle ispezioni in materia di aziende. È unicamente la lettera INAIL del 20 aprile 2020, dedicata principalmente ai casi di coronavirus di origine lavorativa, a precisare sinteticamente qual è la finalità dell’ispezione in materia di prestazioni, ossia di “agevolare la tempestiva definizione dei casi, consentendo all’ufficio di disporre nel più breve tempo possibile dei necessari elementi di giudizio sulla indennizzabilità, dei dati anagrafici e di quelli economici in base ai quali erogare le prestazioni”.
Essa non è quindi dedicata alla sicurezza del lavoro e non sfocia normalmente in addebiti salvo che l’ispettore, constatate delle irregolarità nel rapporto di lavoro o nella classificazione aziendale, non decida di aprire un accertamento sull’azienda, nel qual caso però dovrà redigere un verbale di primo accesso. Ciò non toglie, peraltro, che il professionista possa assistere alla verifica e in verità è opportuno che lo faccia, tenuto conto in particolare che, ove l’ispezione tenda ad accertare l’indennizzabilità di un caso, quell’evento si rifletterà poi sul tasso aziendale.
Il professionista non potrà peraltro assistere all’audizione dei lavoratori, come del resto avviene nel caso di verifica sul datore di lavoro, ma certamente potrà interagire con il personale ispettivo e fornire se del caso gli opportuni chiarimenti, specie ove la verifica ispettiva derivi da un infortunio contestato. È quindi necessario evidenziare che l’accertamento sull’infortunio o sulla malattia professionale non deve essere ignorato dal professionista che assiste l’azienda ed è anzi sommamente opportuno che egli vi assista: vero è, infatti, che non è previsto un obbligo informativo da parte dell’ispettore al professionista una volta avviata la verifica, come invece avviene nel caso di ispezione sull’azienda, ma ovviamente il datore di lavoro può avvertire il professionista una volta che riceva la visita dei funzionari ispettivi dell’istituto.
È altresì opportuno che il professionista prepari e renda disponibile eventuale documentazione richiesta dall’ispettore, non solo tenuto conto che l’art. 19 del DPR 1124/65 prevede che il datore di lavoro sia obbligato a fornire agli ispettori INAIL le notizie documentate relative alle retribuzioni che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione e a consentire agli incaricati suddetti l’accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, ma anche del fatto che essa può essere utile al fine di chiarire l’indennizzabilità o meno di un infortunio o di una malattia professionale.
Non sfugge poi la necessità che colui che assiste l’azienda partecipi alla verifica ove vengano richiesti chiarimenti circa l’attività aziendale in rapporto alla classificazione tariffaria, anche perché, come si ripete, ove l’ispettore ritenga di trovare irregolarità o comunque inesattezze classificative, aprirà la verifica sull’azienda.
Conclusivamente può quindi affermarsi che, se è vero che l’ispezione in materia di infortunio o di malattie professionali da parte dell’ispettore INAIL non porta direttamente ad addebiti nei confronti del datore di lavoro, essa assume grande importanza vieppiù ove sia in discussione l’indennizzabilità di un evento, poiché l’influenza di un infortunio o di una malattia professionale sul tasso è spesso assai più rilevante di un addebito in materia di classificazione tariffaria e la verifica deve essere quindi seguita con particolare attenzione.
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