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ECONOMIA & SOCIETÀ

Attivare una carta postepay su cui sono poi versati profitti illeciti costa il riciclaggio

La messa a disposizione della propria carta è idonea a ostacolare la tracciabilità del profitto del reato presupposto

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 2 settembre 2026

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La Cassazione – nella sentenza n. 32392 depositata lo scorso 31 agosto – afferma che l’intestazione di una carta postepay sulla quale era stata accreditata una somma – di circa euro 28.000 – provento del delitto di truffa, può integrare la fattispecie di riciclaggio anche laddove non sia stato effettuato alcun prelievo o successiva movimentazione del denaro, in ragione dell’intervenuto blocco cautelativo del sistema.

La Suprema Corte ritiene infatti irrilevante il mancato prelevamento, poiché la disponibilità di un soggetto ad attivare a suo nome una carta virtuale sulla quale sia stato trasferito parte il profitto di un illecito – previa parcellizzazione dell’importo originario in più tranche trasferite anche su altre carte intestate a diversi soggetti ovvero trasformate in vaglia postali – è, di per sé sola, idonea a configurare il delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) in forma consumata e non solo tentata. In tale prospettiva già la messa a disposizione della propria carta è idonea ad ostacolare la tracciabilità del profitto del reato presupposto.

I giudici di legittimità ricordano in proposito che integra l’elemento materiale di tale delitto la ricezione anche soltanto di una parte di una somma di denaro costituente profitto di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque, di per sé, idonea a rendere più difficoltosa l’identificazione della illecita provenienza del denaro in ragione del frazionamento tra più soggetti dell’originaria somma, proprio come avvenuto nel caso di specie (tra le più recenti pronunce, si vedano Cass. n. 8793/2024 e Cass. n. 6395/2023).

Quanto appena affermato rende infondata la tesi difensiva proposta nel procedimento in esame, secondo la quale per configurare l’attività di riciclaggio sarebbe stata comunque necessaria una nuova immissione del denaro di provenienza delittuosa nel circuito produttivo in assenza della quale potrebbe, al più, ravvisarsi l’ipotesi tentata.

Essendo il riciclaggio un reato a forma libera, la sentenza in esame non richiede necessariamente per la punibilità della condotta che l’attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tantomeno un “trasferimento” del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anche ad una nuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendo la condotta punibile essere posta in essere anche attraverso azioni semplicemente dirette a ostacolare l’individuazione dell’origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso.

Diversamente, la condotta di altro soggetto imputato nel medesimo procedimento – che invece era destinatario di vaglia circolari emessi con parte del profitto del reato presupposto – è stata qualificata come tentata (art. 56 c.p.) poiché la monetizzazione (condotta che, se effettivamente realizzata, avrebbe ostacolato l’accertamento della provenienza illecita del denaro) non era andata a buon fine.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato, vengono valorizzati una serie di indici che, valutati congiuntamente tra loro, possono essere rivelatori del dolo di riciclaggio, configurabile anche in forma eventuale.

In particolare, sono stati evidenziati l’elevato importo del denaro ricevuto, privo di giustificazione, lo stato di non abbienza dell’imputato che aveva attivato la carta postepay poco prima della ricezione della somma, l’assenza di altre e diverse movimentazioni sulla carta medesima. Viene inoltre preso in considerazione un fatto che la Cassazione stessa definisce “particolarmente peculiare”: per ammissione stessa dell’imputato, costui aveva ricevuto una somma di 500 euro a titolo di compenso per l’attivazione della carta (peraltro corrispostogli in un bar da un soggetto non meglio identificato).

Nel corso del procedimento si era così delineato un quadro fattuale sintomatico della concreta rappresentazione in capo all’intestatario della provenienza illecita del denaro e della conseguente idoneità dell’accredito a rendere difficoltoso l’accertamento di tale origine; quanto meno nella forma del dolo eventuale.

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