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Lunedì, 2 novembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Precompilabili le domande di sgravio contributivo per i contratti di solidarietà

Le imprese interessate potranno effettuare l’invio definitivo tra il 30 novembre e il 10 dicembre

/ Luca MAMONE

Lunedì, 2 novembre 2026

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Come reso noto dal Ministero del Lavoro con un comunicato, da oggi, 2 novembre 2026, è operativo il servizio per la precompilazione delle domande di accesso allo sgravio contributivo per contratti di solidarietà industriali valido per quest’anno, mentre dal 30 novembre al 10 dicembre le aziende interessate potranno inoltrare in via definitiva le istanze attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.

In via preliminare, si ricorda che i contratti di solidarietà difensivi sono ammortizzatori sociali che rientrano nelle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) accanto alle causali “riorganizzazione aziendale” e “crisi aziendale” di cui all’art. 21 comma 1 lett. c) del DLgs. 148/2015.

Secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 4 del DL 510/96, i datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, a una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Nel dettaglio, la misura della riduzione contributiva in questione è pari al 35% e trova applicazione sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, in rapporto a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso (cfr. circ. INPS n. 55/2022).

Sul punto, si precisa che non sono soggetti alla riduzione contributiva:
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 25 comma 4 della L. 845/78);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al DL 103/91;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1 commi 8 e 14 del DLgs. 182/97).
Inoltre, lo sgravio non è in genere compatibile con altri benefici di natura contributiva, a qualsiasi titolo riconosciuti.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si precisa che la domanda telematica, firmata digitalmente e trasmessa mediante l’apposito applicativo web “sgravicdsonline” (cfr. circ. Min. Lavoro 3 ottobre 2019 n. 17), deve essere presentata nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 10 dicembre di ogni anno, dalle imprese che alla data del 30 novembre hanno stipulato un contratto di solidarietà nonché da quelle che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (art. 3 comma 4 del DM 278/2019).
Nell’occasione, l’impresa deve dichiarare, a pena d’inammissibilità, la previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre all’indicazione del codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.
Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, l’INPS attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Si ricorda che l’accesso all’applicativo web è consentito esclusivamente mediante credenziali SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) e che, ai fini della presentazione dell’istanza, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA. In assenza del pagamento tramite tale modalità, l’applicativo non consentirà l’invio della domanda.

La richiesta di sgravio deve essere presentata attraverso un’unica istanza per ciascun contratto di solidarietà, con riferimento all’intero periodo di riduzione dell’orario di lavoro previsto dall’accordo.
Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di solidarietà distinti, anche se consecutivi, è necessario presentare una domanda separata per ciascun accordo, riferita al relativo periodo di riduzione oraria.

In ogni caso, per maggiori dettagli sulle modalità di compilazione e trasmissione della domanda è possibile consultare il Manuale utente disponibile nell’apposita sezione sito del Ministero del Lavoro dedicata alla decontribuzione collegata ai contratti di solidarietà industriali.

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