Nelle fusioni, capitale sociale libero
La tutela dei terzi creditori è riconosciuta con il diritto all’opposizione al progetto di fusione
Il capitale sociale della società incorporante o risultante da una fusione non deve essere necessariamente determinato in misura non inferiore alla sommatoria dei capitali sociali delle società che partecipano alla fusione (ossia: le società incorporate e la società incorporante, nel caso di fusione per incorporazione; le società fuse nel caso di fusione propria).
Il fatto che, in presenza di una fusione per incorporazione, il capitale sociale post fusione della società incorporante possa risultare inferiore, rispetto alla sommatoria dei capitali sociali ante fusione dell’incorporante medesima e dell’incorporata, rappresenta una eventualità che è nella fisiologia del sistema, il quale tutela in ogni caso gli interessi dei terzi creditori con il diritto all’opposizione nei sessanta
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