Sui costi da subappalto l’Agenzia non convince
La risoluzione delle Entrate n. 260/E del 2009 sospende la deduzione dei costi fino all’ultimazione delle opere
Nel frequente caso in cui una società appaltatrice di un’opera di durata ultrannuale abbia affidato in subappalto una parte delle opere, la società deve secondo l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 260/E del 22 ottobre 2009):
- sospendere la deduzione dei costi di subappalto fino all’ultimazione delle opere poiché l’articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo unico stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate; la risoluzione non lo dice, ma è evidente che i SAL liquidati in via definitiva ai sensi dell’articolo 1666 del codice civile devono essere fiscalmente riconosciuti (confronta le circolari 90/E del 2001 e 4/E del 2002);
- assoggettare a tassazione, per contro, l’incremento
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