Deducibilità delle spese di formazione dei professionisti, Italia fanalino di coda
Negli altri Paesi europei, è sempre consentita la piena deducibilità per i lavoratori autonomi
Malgrado da diversi anni i professionisti, e il CNDCEC in particolare, sollecitino una modifica della normativa, è ancora in vigore nel nostro ordinamento la disposizione che limita al 50% le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili.
A questo bisogna aggiungere che, almeno secondo l’impostazione adottata dall’Amministrazione finanziaria, nel caso di spese di vitto e alloggio, la percentuale di deduzione scende al 37,5% per effetto della modifica introdotta dal DL 112/2008.
Il regime risulta essere ancora più penalizzante in ragione dell’ormai generalizzato obbligo di formazione previsto in Italia per le cosiddette professioni protette. Ragion per cui l’art. 54 comma 5 del TUIR risulta ormai anacronistico.
Guardare a quanto avviene negli altri Paesi europei