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L’Agenzia delle Entrate indica come gestire il contenzioso in materia di studi di settore

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 aprile 2010

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19 del 14 aprile 2010, ha indicato agli uffici periferici i criteri da seguire per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore, alla luce delle sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009 emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite.
In particolare, viene ribadita la centralità del contraddittorio precontenzioso che gli Uffici hanno l’obbligo di instaurare con il contribuente e la cui omissione vizia i conseguenti avvisi di accertamento. In presenza di tale omissione (che deve essere puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure), gli uffici dovranno omettere di coltivare le relative controversie, “sempre che la pretesa non sia comunque sostenibile”.
L’obbligo di instaurare il contraddittorio produce effetti anche sulla motivazione dell’avviso di accertamento, nella quale devono essere indicate le ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi del contribuente. Al riguardo, viene precisato che la mancata indicazione di tali ragioni non configura una carenza di motivazione dell’avviso di accertamento qualora le stesse siano state comunque esplicitate dall’ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale, ovvero siano desumibili dal medesimo verbale consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto.
Per quanto riguarda la valenza probatoria degli studi in sede contenziosa, l’Agenzia afferma che “per effetto ed in esito alla fase endoprocedimentale del contraddittorio con il contribuente, le presunzioni su cui si basano gli studi di settore acquistano il carattere della gravità, precisione e concordanza che possono di per sé stesse giustificare e sostenere la pretesa impositiva, in quanto rispondenti ai requisiti, in precedenza richiamati, di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600 del 1973 e art. 54 del DPR n. 633 del 1972”. (Redazione)

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