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Illegittime due leggi regionali in materia di professioni

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 aprile 2010

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Con due sentenze depositate oggi, 15 aprile 2010, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittime due leggi regionali, perché ritenute in contrasto con il comma 3 dell’art. 117 della Costituzione, nella parte in cui esso attribuisce allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni.
Con la sentenza n. 131, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità della legge della Regione Lazio 26 dicembre 2008 n. 26 e dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008 n. 27, accogliendo così la questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le due leggi avevano rispettivamente disciplinato, nell’ambito della Regione, le figure del mediatore e del coordinatore per la mediazione familiare, stabilendo tra l’altro un elenco regionale con i requisiti per l’accesso e introducendo una figura professionale non altrimenti prevista da legge dello Stato, ed esteso anche ai laureati in pedagogia la possibilità di iscriversi e abrogato l’incompatibilità tra mediazione familiare ed esercizio di altre professioni o attività d’impresa.
Con la sentenza n. 132, invece, la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimi l’art. 2, commi 1 e 2 e gli artt. 4, 7 e 8 della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37, e per conseguenza, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, della restante parte della legge, recante norme in materia di attività professionali turistiche. Anche in questo caso, nello stabilire la creazione di nuove professioni turistiche (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), oltre all’individuazione dei requisiti minimi per l’accreditamento degli esercenti le professioni turistiche e all’istituzione e la tenuta di albi ed elenchi professionali, la legge regionale ha violato il citato comma 3 dell’art. 117 della Costituzione. (Redazione)

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