ACCEDI
Martedì, 10 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

F24: attivo il codice per il garante che «copre» rateizzazioni sopra i 50 mila euro

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 aprile 2010

x
STAMPA

Con la risoluzione n. 31 di oggi, 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha attivato il codice identificativo “60”, denominato “garante/ terzo datore”, da indicare nel modello F24, per ottemperare a quanto previsto dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97 che prevede, al comma 1, la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute, a seguito, tra l’altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
Se le somme dovute sono superiori a 50 mila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Il codice indentificativo “60”  è stato quindi istituito per consentire l’individuazione del soggetto garante. In sede di compilazione del modello F24 il codice “60” è indicato nella sezione “Contribuente” nel campo “Codice identificativo” unitamente al codice fiscale del garante/terzo datore, quale soggetto responsabile in solido con il contribuente intestatario della delega, da riportare nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
La risoluzione precisa che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione.
Per i debiti assistiti da garanzia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’ufficio notifica al garante o terzo datore di ipoteca un formale invito a pagare entro 30 giorni dalla notifica, l’intero ammontare del debito residuo.
Il versamento va effettuato utilizzando i codici tributo corrispondenti a quelli della comunicazione originaria ed il medesimo codice atto mediante il modello F24, senza la possibilità di effettuare la compensazione. L’utilizzo di crediti in compensazione, per il pagamento degli importi dovuti, non consente la definizione dell’atto. (Redazione)

TORNA SU