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Giudice multato condanna Equitalia, polemica sul conflitto di interessi

/ REDAZIONE

Lunedì, 10 maggio 2010

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NAPOLI - Un giudice di pace dà ragione a una cittadina che aveva presentato ricorso contro Equitalia per una iscrizione ipotecaria a suo carico. L’Agenzia di riscossione fa ricorso contro la sentenza, sollevando un caso di conflitto di interessi: quel giudice, infatti, era stato a sua volta colpito da un provvedimento di iscrizione ipotecaria, e quindi - secondo Equitalia - avrebbe dovuto astenersi. Contro l’Agenzia insorge il difensore della contribuente, l’avvocato Angelo Pisani, che si appella al Garante della Privacy denunciando quella che a suo avviso è una ingerenza indebita nella vita del giudice, con trattamento illecito dei dati sensibili che lo riguardano. Il ricorso in appello è stato presentato da Equitalia il 6 maggio scorso: secondo l’avvocato Vito Consales, che rappresenta l’Agenzia, il giudice di pace aveva prodotto una sentenza “prolissa, illogica, illegittima e immotivata”, trovandosi in una situazione di “palese e gravissimo conflitto di interessi”. Lo stesso giudice infatti era stato destinatario, nei 40 giorni precedenti alla redazione della sentenza, prima di un fermo amministrativo, e poi di una iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia: insomma, la stessa situazione della contribuente alla quale il giudice di pace aveva poi dato ragione. In attesa che il tribunale di Napoli decida sul ricorso di Equitalia, l’avvocato Pisani accusa l’Agenzia di riscossione di aver sfruttato per fini propri la conoscenza di dati personali di quel giudice di pace. Insomma, Equitalia - afferma il legale, presidente dell’associazione Noiconsumatori impegnata da anni contro le “cartelle pazze” - ha “comunicato illegittimamente” notizie relative alla posizione debitoria di quel magistrato. Pisani chiede l’intervento del Garante per la Privacy, ma chiede anche alla procura di Napoli di accertare se nella vicenda sussistano elementi penalmente rilevanti, verificando in particolare “l’uso per scopi privati della società di archivi che dovrebbero essere utilizzati solo per fini d’ufficio”.
Pronta la replica dell’Agenzia di riscossione, Equitalia Polis, che - come sottolinea in un comunicato - “ha esercitato, nell’ambito di un procedimento civile, il proprio diritto alla ricusazione del giudice, previsto dall’articolo 52 del codice di procedura civile, adducendo come motivazione un fatto di cui essa è legittimamente a conoscenza”. Quindi, “Equitalia Polis, contrariamente a quanto afferma l’avvocato Pisani, nel presentare ricorso ad una sentenza non ha reso pubblica la situazione personale con il Fisco del giudice di Pace autore della sentenza stessa, bensì ha soltanto inserito nei motivi di appello, come regolamentato dal codice di procedura civile, che il Giudice in oggetto avrebbe dovuto astenersi in quanto destinatario di una procedura esecutiva da parte dell’Agente della Riscossione”. Equitalia Polis nel comunicato precisa che “tali motivi di appello sono a conoscenza solo dell’avvocato Pisani in quanto destinatario dell’atto di ricorso come difensore del contribuente a cui la sentenza si riferisce e non certamente, resi pubblici. Pertanto - conclude il comunicato - l’unico soggetto che ha divulgato la notizia è proprio lo stesso avvocato Pisani e non l’avvocato che si sta occupando dell’opposizione per conto di Equitalia Polis”. (Ansa)

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