Triangolazione intracomunitaria: dalle Entrate chiarimenti sulla non imponibilità IVA
Con la risoluzione n. 35 di oggi, 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nella triangolazione intracomunitaria, in cui il soggetto italiano “A” cede al soggetto “B”, anch’esso italiano, i beni successivamente rivenduti al soggetto “C”, stabilito in altro Paese membro, il rapporto tra “A” e “B” è non imponibile IVA anche se “B” ha stipulato il contratto di trasporto in nome di “A”.
Di conseguenza, la presunzione di immissione in consumo dei beni nel territorio dello Stato italiano, che esclude il predetto regime di non imponibilità, non opera se “B”, agendo quale mero intermediario di “A”, non acquisisce la disponibilità “fisica” dei beni destinati al cessionario finale non residente.
È stata così superata la precedente posizione dell’Amministrazione finanziaria, che negava il beneficio della non imponibilità nell’ipotesi in cui il contratto di trasporto fosse stipulato da “B”, anziché – direttamente – da “A”. (Redazione)
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