Rinnovo dei certificati OICVM, i chiarimenti delle Entrate
Il rinnovo dei certificati rilasciati dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali che, ai fini della direttiva 2003/48/CE (c.d. Direttiva Risparmio), esercitano l’opzione che consente loro di essere trattate come OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati, decorre dalla data di scadenza del precedente certificato, sempreché la relativa istanza di rinnovo sia stata presentata prima di tale termine.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45 del 28 maggio 2010, esprimendo in tal modo il parere a una richiesta di consulenza giuridica, tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del termine quinquennale di validità (30 giugno 2010) dei certificati in relazione alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2005.
L’Agenzia ha inoltre precisato che, per quanto riguarda le istanze presentate dalle entità di nuova istituzione, la validità del primo certificato può decorrere retroattivamente dalla data di avvio dell’entità, in luogo della data di rilascio del certificato stesso. A tal, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria ha 120 giorni di tempo, dalla data di presentazione dell’istanza da parte del soggetto interessato, per rilasciare il certificato. Pertanto, onde evitare che la validitò del certificato retroagisca per un periodo di tempo eccessivo dalla data del suo rilascio, è necessario che l’istanza da parte della nuova entità sia presentata entro un termine ragionevolmente ravvicinato alla data di avvio: l’Agenzia ritiene a ral fine ragionevole il termine di 60 giorni.
Come già descritto nelle circolari n. 55 del 30 dicembre 2005 e n. 74 del 27 dicembre 2007, la Direttiva Risparmio, entrata in vigore il 1° luglio 2005, ha istituito un sistema automatico di scambio di informazioni fra gli Stati membri relative a determinati pagamenti di interessi eseguiti da operatori economici, denominati “agenti pagatori”, a favore di beneficiari effettivi che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro. La stessa Direttiva ha distinto l’ipotesi in cui il pagamento o l’attribuzione di interessi avvenga direttamente a favore della persona fisica da quella in cui il pagamento o l’attribuzione del pagamento sia a favore di cosiddette “entità residuali”. Per “entità residuali” si intendono quelle figure alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005, sono state stabilite le modalità per il rilascio del suddetto certificato e per la sua revoca. (Redazione)
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941