Valutazione complessa per la proposta di conciliazione
Il mediatore deve tener conto dei reali interessi delle parti a veder soddisfatti i loro effettivi bisogni
L’art. 11 del DLgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che, se la mediazione non si conclude con un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La facoltà si trasforma in un obbligo se le parti ne fanno concorde richiesta al mediatore, in qualunque momento del procedimento.
La facoltà del mediatore di formulare una proposta di conciliazione può essere utilizzata soltanto al termine del procedimento di mediazione (cioè “quando l’accordo non è raggiunto”) e, pertanto, non prima che il mediatore abbia compiutamente ed adeguatamente svolto la propria attività di “facilitatore”. Le parti sono invece libere di chiedere la formulazione di una proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento e quindi, in teoria, anche prima che il mediatore ...
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