Anche le società di persone possono essere unipersonali
Ma l’unicità del socio deve conseguire a vicende della società e non connotare la stessa fin dalla sua nascita
La pluralità dei soci di società di persone costituisce un requisito essenziale per la costituzione della società e non per la sua prosecuzione. Ad affermarlo è lo studio del notariato n. 156-2009/I, “La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c.”.
Lo studio afferma, in primo luogo, che, successivamente al verificarsi della causa di scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci (ex art. 2272 n. 4 c.c.), è possibile, nella fase della liquidazione, la ricostituzione della pluralità degli stessi attraverso una cessione parziale della partecipazione detenuta dal socio superstite.
Ciò determina i seguenti effetti:
- la revoca implicita dello stato di liquidazione della società. Revoca generalmente ...
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