Revocabili le rimesse su conto corrente «scoperto»
Anche se avvenute nei limiti del castelletto di sconto, il curatore deve dimostrare la conoscenza da parte della banca dello stato di dissesto
Sono revocabili le rimesse relative ad accrediti sul conto corrente eseguite, nel periodo sospetto, a copertura del superamento dell’importo previsto dall’apertura di credito. A tale fine, è irrilevante il fatto che tali rimesse costituiscano il ricavo di operazioni di sconto provenienti da castelletto nei limiti dell’ammontare prefissato.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 maggio 2010 n. 12306.
Nel caso in questione, l’istituto di credito eccepiva che il fido accordato dalla banca alla società poi fallita doveva intendersi come comprensivo non solo dell’importo riferito all’“apertura di credito in conto corrente”, ma anche al maggior importo relativo al “castelletto per sconto e accredito salvo buon fine di portafoglio
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