Niente IRAP sull’incasso dell’indennità suppletiva di clientela
Per le imprese individuali e le società di persone, l’indennità suppletiva di clientela rileva invece al momento della riscossione ai fini reddituali
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, deve essere corrisposta direttamente dalla ditta preponente, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), un’indennità suppletiva di clientela (ISC), da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell’agente. L’indennità suppletiva di clientela deve altresì essere corrisposta, a condizione che il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso,
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