Fine apprendistato: benefici contributivi solo se non cambia la qualifica
Soltanto in questo caso, dopo la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il datore può usufruire delle agevolazioni per un altro anno
Il datore di lavoro ha diritto a fruire dei benefici contributivi connessi al contratto di apprendistato anche nell’anno successivo alla trasformazione del suddetto contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della L. 56/87, soltanto a condizione che al lavoratore venga assegnata, per tale anno, la specifica qualifica al cui conseguimento era volto l’apprendistato.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010.
In proposito, va ricordato che, a fronte dell’onere formativo che grava sul datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato e che costituisce un elemento caratterizzante dell’istituto di cui si tratta, anche a seguito dell’introduzione di tre diverse ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41