Per la cessione di gas medicinali, IVA agevolata al 4%
Ossigeno, protossido di azoto e aria medicinale devono essere considerati come gas terapeutici, a prescindere dall’AIC
L’obbligo di richiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dei gas medicinali non osta all’applicazione dell’IVA agevolata per la cessione dei suddetti gas.
Così l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55 di ieri, 22 giugno 2010, ha affermato l’applicabilità dell’IVA con aliquota al 4%, prevista per la cessione di gas “terapeutici”, sulla cessione di gas medicinali, ossia di ossigeno, protossido di azoto e aria medicinale.
I gas terapeutici scontano l’aliquota agevolata pari al 4%, prevista dal n. 32 della Tabella A), parte seconda, allegata al DPR 633/72.
Il dubbio era sorto ad un contribuente alla luce dell’art. 6 del DLgs. 219/2006, in base al quale è
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