I limiti all’utilizzo del contante sono da riferire all’intera operazione economica
La violazione si concretizza, quindi, anche in caso di più trasferimenti inferiori o pari al massimo consentito
Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore oltre i limiti consentiti e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15103 di ieri, 22 giugno 2010 (che conferma quanto già sancito in Cass. 10 aprile 2007 n. 8698), in applicazione dell’art. 1 comma 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale norma vietava il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo ...
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