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DRE Marche: residenza fittizia all’estero, maxi evasione fiscale da 25 milioni di euro

/ REDAZIONE

Lunedì, 28 giugno 2010

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25 milioni di euro: a tanto ammonta il credito riconosciuto all’Agenzia delle Entrate, fra imposte IRPEF, IVA, IRAP e sanzioni, a seguito di sei sentenze favorevoli. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro-Urbino ha infatti respinto per ben sei volte i ricorsi presentati da un contribuente, nei cui confronti l’ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni dal 2001 al 2006.
I dettagli dell’operazione sono stati illustrati dalla DRE Marche.

Secondo quanto si apprende dal comunicato, nel 2000 il soggetto aveva trasferito la propria residenza anagrafica in uno Stato dell’Unione Europea. Aveva dunque cessato la propria partita IVA, considerandosi a tutti gli effetti residente all’estero, e per gli anni 2001-2006 si era limitato a presentare dichiarazioni che assoggettavano a tassazione soltanto i redditi di natura fondiaria. I funzionari del Fisco non hanno però tardato a ricostruire gli interessi economici del contribuente, dimostrando che l’uomo manteneva nel nostro Paese la sede principale dei propri affari e delle proprie relazioni personali. A confermarlo, la proprietà di alcuni appartamenti e garage, la disponibilità di autovetture di grossa cilindrata immatricolate in Italia e di alcune polizze a copertura di rischi di danneggiamento di beni, una denuncia alle forze dell’ordine per lo smarrimento di un documento d’identità, investimenti immobiliari, trattative con alcuni sponsor in Italia e, infine, otto controlli da parte degli organi di polizia. Da questi elementi, le Entrate hanno potuto dimostrare che il contribuente manteneva nel Bel Paese il proprio domicilio fiscale, essendo quindi soggetto all’applicazione del principio “world wide taxation”, ossia la tassazione in Italia di tutti i redditi ovunque prodotti.

Irriducibile, l’uomo aveva invece proposto ricorso alla C.T. Prov. Pesaro-Urbino, ottenendo il rifiuto dei giudici tributari, in ragione della residenza fittizia all’esteroRespinti i ricorsi, il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio. (Redazione)

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