Niente raddoppio dei termini se il fatto non ha rilevanza penale
Arriva la prima pronuncia sulla proroga per l’accertamento in caso di violazioni penali
Il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di riscontro di violazioni penalmente rilevanti non opera laddove, dal decreto di archiviazione emesso dal GIP, emerga che il contribuente, per un determinato periodo d’imposta, non sia incorso in alcuna violazione penale.
Questo è il principio che si desume dalla sentenza n. 4 del 15 febbraio 2010 della Commissione tributaria provinciale di Torino, sezione XXIV.
A quanto ci consta, è la prima volta che i giudici tributari si occupano del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di violazioni penali, introdotto dal DL 223/2006. L’art. 43 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo ...
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