Basta un comproprietario coltivatore per il beneficio ICI
Secondo la Cassazione, per considerare agricolo il terreno edificabile, basta un comproprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo
Un terreno edificabile, intestato a più soggetti, sul quale è effettivamente svolta l’attività agricola da uno dei cointeressati, deve essere considerato agricolo nella sua interezza e l’imposta deve essere commisurata alla natura agricola del terreno.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 30 giugno 2010 n. 15566.
In relazione ai terreni edificabili, perché il beneficio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) del DLgs. 504/1992 venga riconosciuto, è sufficiente che uno soltanto dei comproprietari sia agricoltore diretto. Nello specifico, la disposizione in oggetto stabilisce testualmente che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione
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