Obbligo di «repechage» esteso a tutte le filiali dell’azienda, in Italia e all’estero
La Cassazione conferma che l’impossibilità di ricollocamento va provata con riguardo all’intera organizzazione aziendalle
Nel caso di impresa operante in più Stati, al fine di poter legittimamente licenziare un lavoratore occupato presso una filiale straniera per soppressione del posto, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di adibire lo stesso allo svolgimento di altre mansioni compatibili, avendo riguardo a tutte le altre filiali dell’azienda, sia in Italia che all’estero.
È questo il principio che emerge, in materia di obbligo di “repechage”, dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 16579 di ieri, 15 luglio 2010.
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, nell’ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo – ossia per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al ...
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