Inesistente l’atto emesso dall’Ufficio «sbagliato»
La Regionale di Torino ricorda che la norma equipara l’incompetenza alla carenza di potere, vizio rilevabile in ogni stato e grado del processo
Nel diritto tributario, l’atto emanato da un organo incompetente è da considerarsi affetto da “inesistenza”, posto che è carente dei suoi elementi essenziali. L’incompetenza, infatti, è equiparata alla carenza di potere, vizio che è processualmente rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Lo ha ricordato la sentenza della Commissione Regionale di Torino dell’11 maggio 2010 n. 32.
Nel caso sottoposto ai giudici piemontesi, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza presso una società di assicurazioni e previdenza con sede a Torino, l’Ufficio ha proceduto all’emanazione di avvisi di accertamento relativi a IVA e IRAP e all’irrogazione delle sanzioni.
L’atto impositivo in questione riguardava l’attività contrattuale di ...
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