Non serve l’avviso bonario per gli omessi versamenti
L’invito è utile solo se il 36-bis porta a risultati diversi da quelli indicati in dichiarazione
I giudici di Cassazione, per la prima volta, si occupano ex professo della necessità, per l’Agenzia delle Entrate, di inviare il c.d. “avviso bonario” ove, a seguito dell’attività di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), sia emersa l’omessa esecuzione dei versamenti relativi al dichiarato.
La questione, esaminata più volte dalla giurisprudenza di merito, non era ancora approdata dinanzi alla Suprema Corte.
Prima della cartella di pagamento, a seguito dell’attività di liquidazione automatica l’Ufficio deve inviare al contribuente una “comunicazione bonaria” (atto, secondo l’opinione maggioritaria, non autonomamente impugnabile), ove vengono, in sostanza, delineati i risultati del controllo. Tale ...
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