Non paga ICI il coniuge affidatario dei figli
La Corte di Cassazione ribadisce che, in caso di separazione o divorzio, l’ICI sulla casa familiare spetta al coniuge proprietario
In sede di separazione personale o di divorzio, il coniuge affidatario dei figli al quale è stata assegnata la casa di abitazione, di proprietà dell’altro coniuge, non rientra tra i soggetti passivi dell’ICI previsti dall’articolo 3 del DLgs. n. 504/1992.
Nel caso in cui l’altro coniuge ne sia proprietario soltanto in parte, il genitore affidatario non deve scontare l’ICI per la quota dell’immobile sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, infatti, viene riconosciuto al coniuge assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16514 depositata il 14 luglio
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