Niente tassazione sulle somme percepite dagli atenei per programmi di tirocinio
Per l’Agenzia, rientrano nell’attività istituzionale dell’università, mentre quelle per promuovere percorsi formativi sono assoggettate a IRES e IVA
Con la risoluzione n. 79 di ieri, 5 agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate individua il trattamento tributario cui devono essere assoggettate le somme percepite dalle università nell’ambito della realizzazione dei programmi di tirocinio e dei percorsi formativi.
Il documento chiarisce che, ai fini IRES ed IVA, le somme erogate per l’attività istituzionale propria degli atenei sono fiscalmente irrilevanti; al contrario costituiscono reddito di impresa e sono soggette ad IVA quelle destinate alla promozione e al sostegno di percorsi formativi.
Dalla ricostruzione normativa e di prassi, operata dalla risoluzione in esame, emerge come, ai fini IRES, sia applicabile un diverso trattamento a seconda della natura delle attività in relazione alle quali i finanziamenti sono erogati.
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