Imposizione legittima in caso di «stabile organizzazione» dell’impresa estera
Necessaria la presenza di elementi sostanziali, quali il personale dipendente o i materiali utilizzati
Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia si applica la regola generale di cui all’art. 17, comma 1, del DPR 633 del 1972, per cui gli obblighi IVA devono essere assolti dalla stabile organizzazione che effettua la prestazione rilevante ai fini di tale imposta.
Ciò comporta il principio della cosiddetta “forza di attrazione” della stabile organizzazione, per effetto della quale il soggetto non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato deve procedere alla fatturazione, registrazione e dichiarazione, valendo ciò, ovviamente, solo per quelle operazioni materialmente effettuate con stabile organizzazione e non anche per quelle realizzate dalla casa madre estera.
È quanto ricordato dalla
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