Redditometro più incisivo, ma con oneri deducibili «al seguito»
Lo scostamento dovrà essere del 20% anche per un solo anno
La legittimità dell’accertamento sintetico, sia nel “nuovo” sistema che in quello attuale, è subordinata, come noto, ad uno scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato.
Con l’articolo 38 del DPR 600/73 vigente per gli accertamenti esperibili sino al periodo d’imposta 2008, lo scostamento deve essere del 25%, e va raffrontato, secondo l’opinione della Corte di Cassazione (sentenza n. 21932 del 2007), tra quanto accertato dall’Ufficio e quanto dichiarato al netto degli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR, posto che occorre vagliare due valori omogenei (il reddito determinato in via sintetica è di per sé un reddito netto): inoltre, se la rettifica è basata sul redditometro, lo scostamento deve registrarsi per almeno due periodi d’imposta,
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