Veicoli a deducibilità integrale solo se essenziali per l’esercizio d’impresa
La tesi restrittiva dell’Amministrazione finanziaria preclude tale ipotesi in caso di collegamento indiretto con la produzione di ricavi
La lett. a) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR individua i veicoli per i quali è riconosciuta l’integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo degli stessi. Occorre brevemente accennare al fatto che la norma opera soltanto in relazione ai mezzi di trasporto espressamente indicati, ossia aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori, motocicli.
Soffermiamoci ora sul n. 1) della suddetta lett. a), in base al quale sono integralmente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi ai “veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare 19 ...
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