L’estensione della garanzia all’imposta opera anche prima del DL 185/2008
L’autorizzazione della misura richiede l’esistenza del «periculum in mora» e del «fumus boni iuris»
Gli istituti di cui all’art. 22 del DLgs. 472/97 (ipoteca e sequestro conservativo) possono essere impiegati per garantire l’adempimento sia dell’obbligazione derivante dall’omesso pagamento dell’imposta, sia di quella derivante dall’irrogazione di una sanzione. È quanto ribadito dalla sentenza della Commissione Provinciale di Treviso, n. 86 del 3 agosto 2010.
Nella specie, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un avviso di accertamento, chiedeva l’autorizzazione ad iscrivere ipoteca sui beni immobili di una società fino alla concorrenza dei crediti per le imposte accertate, nonché delle sanzioni e degli interessi. La richiesta veniva motivata da una serie di operazioni della contribuente coinvolgenti altre società “di comodo”
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