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Riduzione contributiva e incentivi per chi assume disoccupati

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 ottobre 2010

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Sulla G.U. n. 53 di oggi sono stati pubblicati due decreti, datati 26 luglio 2010, con cui il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha stabilito la riduzione contributiva, prevista dall’art. 2, comma 134 della L. 191/2009, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, e gli incentivi, ai sensi dell’art. 2, comma 151 della L. citata, per l’assunzione di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Per quanto riguarda la riduzione contributiva, sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per il 2010. Nel caso in cui perle domande di concessione le risorse non siano sufficienti, l’INPS concederà il beneficio seguqndo l’ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro. Sono ammessi al beneficio i datori che assumono lavoratori che abbiano almeno 50 anni d’età. Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità:
- nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010;
- nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla precedente lettera venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010;
- nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010.

Il datore di lavoro che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che verranno definite dall’Istituto stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell’INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione.

Per quanto riguarda gli incentivi per chi assume lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, essi spettano per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 e nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell’anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti.
Il datore di lavoro deve effettuare apposita domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

L’incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010. L’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo stesso. Anche in questo caso, se le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro. (Redazione)


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