Trust «liquidatorio» ammesso solo a determinate condizioni
Tra di esse c’è l’affidamento della gestione della crisi a soggetti terzi, meno coinvolti dell’imprenditore, cui può essere consentito di proseguire l’attività
Il Tribunale di Milano, con ordinanza 30 luglio 2009 e più recentemente, in merito allo stesso caso, con sentenza 29 ottobre 2010, ha fissato alcuni paletti all’utilizzo del Trust cd. “liquidatorio”.
La vertenza concerneva una società (Alpha snc), in situazione di profonda difficoltà finanziaria, poi giudicata di vera e propria insolvenza, posta in liquidazione il 19 ottobre 2007: l’8 novembre del medesimo anno l’intero patrimonio sociale veniva disposto in un Trust di cui erano trustee e guardiano i due coniugi soci di Alpha snc, mentre beneficiari venivano nominati i creditori di quest’ultima. Lo scopo del vincolo doveva essere quello di favorire la liquidazione dei beni salvaguardando il valore dell’impresa, ma l’attività si traduceva nel solo
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