Imponibilità «retroattiva» per i proventi illeciti
Per la Corte Costituzionale, vanno quindi considerati redditi diversi e non è incostituzionale il comma 34-bis dell’art. 36 del DL 223/2006
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 337 di ieri, 24 novembre 2010, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 34-bis dell’art. 36 del DL 223/2006, recante disposizioni relative alla tassabilità dei proventi illeciti.
In particolare, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale della citata norma, atteso che il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto contro alcuni avvisi di accertamento aventi ad oggetto la ripresa a tassazione di proventi illeciti relativi agli anni 2001 e 2002; il giudice, a supporto della sua decisione, aveva affermato che tali proventi erano tassati in forza della norma di interpretazione autentica dell’art. 14 comma
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