Nuovo redditometro, conta la «disponibilità» dei beni
Secondo l’Agenzia delle Entrate, beni e servizi potranno essere valorizzati, a discrezione degli Uffici, in base alla spesa o alla loro portata induttiva
Il nuovo “redditometro”, e quindi lo strumento di ricostruzione del reddito delle persone fisiche previsto dall’articolo 38, quinto comma, del DPR n. 600/73, siccome rivisitato dal DL n. 78 del 2010, ritorna all’antico concetto della “disponibilità” dei beni e dei servizi che formeranno oggetto del nuovo paniere degli elementi-indice.
Il tutto è desumibile dalla risposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito al Forum di Italia Oggi del 14 gennaio scorso in ordine alla circostanza che la ricostruzione sintetica del reddito potrà avvenire, alternativamente e a discrezione dell’Ufficio operante, in ragione del quarto comma (c.d. “spesometro”) oppure del successivo quinto comma (“redditometro”) del citato articolo 38.
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